INFORMATIVA I.V.A.

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA,individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente.



Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore........

Per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2009.

A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nei sensi sopra detti) stabiliti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA:
· i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
· le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
· le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
· le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di
prestazione resa in altro Stato comunitario;

· le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;

· le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;

· le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.

In ottemperanza alla direttiva:
Le Società clienti della IAR, devono essere iscritte nell'archivio informatico VIES dei soggetti autorizzati ad operare all'interno dell'Unione Europea, e sono tenute alla presentazione del modello INTRASTAT.
Per i clienti titolari di P.IVA Europea, le fatture emesse dalla IAR in esenzione IVA sono da autofatturarsi e soggette alla procedura “Reverse-Charge”